Vademecum per riconoscere i cibi biotech sugli scaffali
13 maggio 2004La presenza di Ogm deve essere indicata su tutti gli alimenti venduti preconfezionati e sfusi e in particolare, tutti gli ingredienti, additivi e atomi prodotti a partire da OGM, sono assoggettati all’obbligo di etichettatura OGM (*) che vale anche nelle ipotesi in cui non siano rilevabili tracce di proteine/DNA geneticamente modificato (esempio prodotti raffinati come olio di semi OGM):Per gli alimenti preconfezionati senza lista degli ingredienti l’indicazione relativa all’origine OGM deve apparire sull’etichetta attraverso la menzione “geneticamente modificato” o “prodotto da (nome dell’ingrediente) geneticamente modificato” (Esempio:” mais geneticamente modificato” in preparati per polenta);
Per gli alimenti preconfezionati con elenco degli ingredienti l’indicazione dell’ingrediente deve essere completata dall’informazione sull’origine OGM (Esempio: “sciroppo di glucosio prodotto da mais geneticamente modificato”);
Per gli alimenti venduti sfusi o imballati in confezioni di superficie inferiore a 10 cm2 l’informazione relativa all’origine OGM dovrà essere resa evidente sull’espositore o sull’imballaggio: (Esempio: “pane con farina di soia prodotta da soia geneticamente modificata”). Il prodotto contenente o costituito da un “OGM” (esempio germogli di soia geneticamente modificati in vendita al reparto verdure o contenuti in un’insalata) deve venire presentato con indicazione apposita (Esempio: “questo prodotto contiene soia geneticamente modificata”).
(*) I regolamenti (CE) NN. 1829 e 1830/2003 fissano due soglie entro le quali non si applicano i vincoli di etichettatura OGM purchè “gli operatori dimostrino di avere preso tutte le misure appropriate per evitarne la presenza” :
– ” OGM autorizzati: 09%. Tale soglia è applicabile all’insieme di OGM autorizzati presente in ciascun ingrediente
– ” OGM non autorizzati, ma oggetto di positiva valutazione da parte delle autorità scientifiche competenti ( EFSA – European Food Safety Authority): 0,5% in via transitoria, sino al 19 aprile 2007.
– ” Gli OGM non autorizzati né oggetto di positiva valutazione sono inderogabilmente interdetti.