Caccia: nuova bocciatura del TAR del Veneto
9 novembre 2009La Seconda Sezione del TAR – Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto in seguito ad un ricorso della LAC in “inaudita altera parte”, e “ad adiuvandum” delle associazioni ENPA, LAV, LEGAMBIENTE, LIPU e WWF, ha sospeso con decreto cautelare presidenziale, n.1014/2009 di oggi 6/11/2009 – N.R.G. 2106/2009 (Cf. comunicazione del TAR in allegato), la delibera n.3255 sulla caccia in deroga per la stagione 2009/2010, approvata in emergenza il 30/10/2009, con la quale veniva concessa la caccia di Storno, Pispola, Fringuello e Peppola, tutte specie protette dalla legge statale e dalla Direttiva Comunitaria n. 409/79/CE, l’abbattimento delle quali è considerato reato dalla legge sulla caccia.Questa è la seconda bocciatura di una delibera regionale del Veneto sulla caccia in deroga nell’arco di soli sette giorni, dato che lo stesso TAR, con decreto cautelare, n.986/2009 del 30/10/2009, aveva bocciato la precedente delibera n. 2993 del 6/10/2009 per gli stessi identici motivi.
Va infatti ricordato che la Giunta Galan, su proposta dell’assessore all’Istruzione, Protezione Civile e Caccia, la bassanese e cacciatrice Elena Donazzan, venerdì 30 ottobre scorso, si era riunita in “in emergenza”, addirittura di notte presso il Genio Civile di Padova, proprio per raggirare il primo decreto del TAR e riapprovare una delibera fotocopia di quella bocciata sulla caccia in deroga.
Il ricorso evidenziava la mancanza del parere dell’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), lo stato di conservazione sfavorevole per le specie di uccelli oggetto delle deroghe e, in particolare, il ricorso reiterato da parte della Regione alla caccia in deroga non come fatto eccezionale, straordinario, così come prescritto dalla Direttiva comunitaria “Uccelli”, ma come fatto “ordinario” e continuativo negli anni.
La delibera regionale, fotocopia della precedente, violava la natura eccezionale del ricorso alla caccia in deroga, che permette di sparare a specie protette, dovendo rispettare con la massima correttezza le previsioni comunitarie e in particolare quelle dell’articolo 9 della direttiva “Uccelli”, che la prevede solo in casi eccezionali (ad esempio per abbattere uccelli negli aeroporti in caso di pericolo).
Un modo di procedere che aggrava le violazioni già effettuate negli anni passati e che hanno convinto la Commissione Europea ad aprire nel 2004, su ricorso della LAC del Veneto, una procedura d’infrazione contro l’Italia, la n. 2004/4926, dedicata proprio alle deroghe di caccia della Regione Veneto, procedura ormai arrivata all’esame della Corte di Giustizia.
“Questa è una sonora nuova sconfitta della Giunta Galan in tema di caccia in deroga – ha commentato Andrea Zanoni presidente della LAC del Veneto – è una vittoria della legalità su un modo di gestire la cosa pubblica nell’interesse di una minuscola lobby e a danno della collettività.
L’on. Berlato, promotore delle cacce più estremiste, il 30 ottobre scorso, giorno della prima bocciatura del TAR del Veneto aveva dichiarato che la regione avrebbe rifatto la delibera sulle deroghe, e così purtroppo è stato.
Ora mi auguro che il Governatore Galan abbia un minimo di orgoglio e la finisca con l’emanare delle delibere illegittime fatte sotto dettatura di Berlato.
Bisogna dire a gran voce che il problema non è sull’essere favorevoli o meno alla caccia agli uccelli protetti bensì sul rispetto o meno delle normative dell’Unione Europea, sul rispetto dei pronunciamenti giuridici, sul rispetto dei contribuenti sui quali vanno a gravare questi costosi giochetti della Regione.
Non dimentichiamo che le spese legali della regione Veneto per salvare questo tipo di caccia illegittima, su specie insettivore ed utili all’agricoltura, alla fine vanno a gravare sulle tasche dei contribuenti, inoltre a breve potrebbe arrivare una condanna della Corte di Giustizia Europea proprio sulla caccia in deroga del Veneto che comporterà pesantissime sanzioni sempre a carico dei contribuenti.
In Italia serve una legge che imponga a questi amministratori di pagare di tasca propria le loro azioni amministrative illegittime svolte in chiave propagandistica ed elettoralistica a spese dei contribuenti e a vantaggio di una minoranza che rappresenta una percentuale della popolazione da prefisso telefonico.
Registriamo con soddisfazione la bocciatura del secondo Lodo Galan che di fatto dava l’immunità ai soli cacciatori veneti nei confronti del reato di bracconaggio previsto per tutti coloro che uccidono specie di uccelli protetti.
Infine voglio ringraziare i nostri legali, l’avvocato Claudio Linzola del foro di Milano e l’avvocato Maria Caburazzi del foro di Venezia senza la determinazione dei quali non saremo giunti in tempi da record a presentare il nuovo ricorso e ad ottenere questa seconda importantissima vittoria.”
Il legali e gli uffici stampa delle associazioni ricorrenti, in queste ore sono all’opera per rendere nota la decisione del TAR alle province del Veneto, alle stazioni territoriali del Corpo Forestale dello Stato, ai Carabinieri, ai Corpi di Vigilanza delle Province del Veneto, alle associazioni venatorie, per evitare che domani sabato 7 novembre i cacciatori, ignari della decisione dei giudici veneziani, commettano sanzioni punite penalmente dall’art.30 della L.157/92 sulla caccia.